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di Rosario d’Aponte

(da Consulenza 3/2012, Buffetti Editore)

  1. Apprendisti: trattamento di disoccupazione

Proroga del termine di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 19 del D.L. n.185 del 29.11.2008,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e successive modificazioni.
La categoria degli apprendisti non gode, di norma, di trattamenti a sostegno del reddito. Ma, appunto l’art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n.185/2008 ha esteso, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali agli apprendisti licenziati con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dalla crisi. La durata massima del trattamento è fissata in 90 giornate, sempre che l’apprendista risulti disoccupato. Il trattamento può essere concesso anche nell’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro causato dalla situazione di crisi aziendale; in tal caso il trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. Condizione necessaria, richiesta dal Legislatore, per accedere al trattamento è l’esistenza di un accordo sindacale e l’intervento integrativo, nella misura del 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali.
Nelle modifiche successive apportate al provvedimento (commi 1-bis e 1-ter dello stesso art. 19, come inseriti dall’art. 7-ter, D.L. n.5, del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n.33, del 9 aprile 2009) è stato, tuttavia, stabilito che:

  • nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli Enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni o di mobilità in deroga;
  • in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, è garantito ai lavoratori beneficiari un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga; la misura del trattamento riconosciuto è dunque pari all’80% della retribuzione di riferimento.

Va detto, altresì, che per accedere al trattamento di disoccupazione in deroga non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Centro per l’impiego e all’INPS, territorialmente competenti:

  • la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l’elenco dei nominativi interessati;
  • notizia sulle eventuali riprese lavorative;
  • inoltrare all’INPS copia dell’accordo sindacale.

Il lavoratore, nel caso di sospensione dal lavoro, deve rilasciare all’INPS, dichiarazione di immediata disponibilità a frequentare un percorso formativo e di riqualificazione professionale; nel caso di licenziamento, invece, deve rilasciare al Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ad accettare un’offerta formativa o di lavoro.
Per effetto del D.L. n.216/2011 il trattamento di disoccupazione per gli apprendisti risulta prorogato fino a tutto il 31 Dicembre 2012 con uno stanziamento di risorse previste nella misura di 12 milioni di euro.
Equiparazione della misura dell’indennità di disoccupazione al trattamento previsto per i lavoratori con ammortizzatori sociali in deroga.
Nell’ambito delle risorse sopra richiamate, l’art. 6 comma 1 lett. b) del D.L. n.216/2011 proroga a tutto il 2012 la precedente disposizione che già prevede l’equiparazione della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n.185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’art. 19, comma 8, del citato decreto (pari all’80% della retribuzione).

  1. Collaboratori a progetto: liquidazione una tantum

L’altra disposizione oggetto di proroga fino a tutto il 31 Dicembre 2012 è il comma 2 dell’art. 19, con il quale era stata introdotta, in via sperimentale per il triennio 2009 – 2011, la previsione di una somma una tantum in misura percentuale del reddito percepito l’anno precedente, da corrispondere a favore del collaboratore a progetto di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003.
I requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti al collaboratore per accedere al beneficio e la misura stessa del beneficio (inizialmente prevista pari al 10% del reddito precedente) sono stati modificati dalla Legge Finanziaria 2010 (in particolare, dall’art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Attualmente i requisiti richiesti sono:

  • di essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  • di lavorare per un solo committente;
  • che il rapporto di lavoro deve essere cessato per fine lavoro;
  • di aver percepito, nell’anno precedente, un reddito non inferiore a 5.000 euro ma non superiore a 20.000 euro;
  • di non avere contratti di lavoro da almeno 2 mesi;
  • di risultare accreditati nell’anno precedente non meno di 3 contributi mensili, e nell’anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile;
  • di svolgere la sua attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati di crisi nell’anno di riconoscimento dell’indennità.

La misura dell’indennità una tantum, anche per l’anno 2012, resta confermata in misura pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente, entro un limite massimo di erogazione fissato in 4.000 euro.

  1. Lavoro accessorio

Come è ampiamente noto, il lavoro accessorio entra nell’esperienza normativa del nostro ordinamento giuridico nell’ambito dei modelli contrattuali caratterizzanti una flessibilità in entrata nel mondo del lavoro introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (nello specifico gli artt. 70- 71- 72).
Nella sua versione iniziale il contratto era destinato a regolare una serie di attività marginali e per lo più rivolto a categorie di persone ad elevato rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di tutte le fasce di età (giovani studenti, donne casalinghe, pensionati, disoccupati di lunga durata, diversamente abili, extracomunitari).
Tutte categorie facilmente rintracciabili in quelle attività, largamente diffuse, ma caratterizzate da modeste prestazioni lavorative e che la norma appunto si proponeva di far emergere dal sommerso.
Il lavoro accessorio era inizialmente soggetto ad un doppio limite:

  • 30 giorni di durata massima della prestazione;
  • non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.

Le prime modifiche, dopo un rodaggio iniziale, vengono con la legge n.80/2005 con la quale viene eliminato il limite temporale di 30 giorni e viene contestualmente elevato il tetto reddituale a 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente.
Le successive modifiche attengono invece al campo di applicabilità. Infatti, l’art. 22 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 estende la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio:

  • nell’agricoltura;
  • nei lavori domestici nell’ambito dell’impresa familiare;
  • nelle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
  • nell’attività di consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Sarà poi la Legge 9 aprile 2009 n.33 ad ampliare ancora il raggio di applicabilità:

  • alle manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  • ai lavoratori under 25 anche nei week end e in ogni settore produttivo;
  • ai pensionati in ogni settore produttivo;
  • alle casalinghe relativamente alle attività agricole di carattere stagionale.

In via sperimentale per il 2009, il lavoro accessorio è stato ammesso in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di integrazione salariale nel limite massimo di 3.000 euro.
Infine, l’art. 2 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009 – ai commi 148 e 149 – è intervenuto sulla disciplina dell’art. 70 del D.Lgs. n.276/2003, ampliandone l’applicazione:

  • alle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • nell’ ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro con contratto di lavoro part-time;
  • da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, nel rispetto dei tetti massimi di spesa per il personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
Proprio quest’ultimo punto, relativo ai soggetti beneficiari di trattamento di ammortizzatori sociali, viene prorogato a tutto il 2012 grazie alla specifica previsione nell’art.6 Decreto Legge n.216/2011.

Testo Unico dell’Apprendistato
di Edoardo Mancini

Buffetti Editore
ed. 2012 | pp. 156 | euro 16,00
Disponibile a partire dal mese di febbario

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