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a cura di Valter Selvi
(da Consulenza 3/2012, Buffetti Editore)
Il “Decreto Milleproroghe” – D.L. n. 216 del 29.12.2011, rubricato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” attualmente in fase di conversione in legge – è un provvedimento, molto più “asciutto” rispetto a quello degli anni passati e racchiude nell’art. 29 le proroghe di termini in materia fiscale; di seguito vengono brevemente illustrate le disposizioni di maggior rilievo:
- 770 mensile. E’ stata nuovamente rinviata la partenza delle comunicazioni mensili delle retribuzioni; la norma in esame, al comma 7, stabilisce che la presentazione della comunicazione mensile all’Agenzia delle entrate dei dati retributivi da parte dei sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. n. 269/2003 dovrà avvenire, salvo eventuali ulteriori proroghe, a partire da gennaio 2014, previa sperimentazione nell’anno 2013;
- Accatastamento fabbricati rurali. Vengono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti (30 settembre 2011) e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;
- Addizionale regionale Irpef. Per l’anno 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011; resta fermo che l’aumento o la diminuzione si applicano comunque sulla nuova aliquota di base dell’1,23% e che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge si intendono applicate su detta aliquota base;
- Alluvioni Liguria e Toscana. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, il comma 15 dell’articolo in esame dispone nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio genovese, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari, insieme ai versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2011 ed il 30 giugno 2012 e tra il 4 novembre 2011 ed il 30 giugno 2012;
- Comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (il precedente termine era fissato al 30 settembre 2009) alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a., le comunicazioni di inesigibilità vanno presentate entro il 30 settembre 2013 (prima il termine di presentazione era fissato al 31 dicembre 2012). Un analogo rinvio è stato previsto in riferimento alle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art. 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del D.L. n. 248/2007;
- Chiusura delle partite IVA inattive. Viene prorogato al 31 marzo 2012 il termine entro il quale è possibile procedere alla chiusura delle partite IVA inattive versando la sanzione ridotta di 129 euro;
- Proroga degli sfratti. il comma 16 dell’articolo in esame dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2008, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 12-sexies, del D.L. n. 225/2010. La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 9/2007 (comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa). Ai fini della determinazione della misura dell’acconto Irpef 2013, non si deve tenere conto dei benefici fiscali di cui all’art. 2, comma 1, della L. n. 9/2007 previsti in favore dei proprietari degli immobili locati.
- Redditi di capitale e capital gains.Le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 intervengono a meglio precisare l’applicazione della nuova ritenuta del 20% su redditi di capitale e capital gains; in particolare viene chiarito che la stessa entra in vigore:
- dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi ed agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire da tale data;
dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato prima - del 1° gennaio 2012 ed avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’art. 44, primo comma, lett. g-bis), del TUIR, ed agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/1996.
La norma precisa poi che l’applicazione della nuova ritenuta del 20% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (art. 26, primo comma, D.P.R. n. 600/1973) decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire da tale data. Stessa decorrenza ha l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996;
- dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi ed agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire da tale data;
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